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SICUREZZA SUL LAVORO, STRETTA SUI CONTROLLI E LE SANZIONI

SICUREZZA SUL LAVORO, STRETTA SUI CONTROLLI E LE SANZIONI

 

Con la legge 215/21 dello scorso 20 Dicembre il Governo ha deciso di stringere la morsa sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione e protezione, anche sulla scia dei tanti incidenti spesso gravissimi o mortali che ogni giorno purtroppo ancora si verificano.
Le novità introdotte determinano da una parte un incremento dei controlli sul territorio e dall’altra un inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni.

MODIFICHE ALL’ ARTICOLO 18 DEL TESTO UNICO

Questo articolo tratta gli obblighi del Datore di Lavoro, e le modifiche determinano la possibilità di sanzione (compresa la sospensione dell’attività) per i casi di “omessa vigilanza”. Inoltre non sarà prevista alcuna tolleranza per la mancata elaborazione del Documento Valutazione dei Rischi (2.500 €) e per la mancata formazione ed addestramento del lavoratore (300 € per ciascun lavoratore privo).
Ricordiamo su questo ultimo punto che la formazione va completata entro 60gg dall’inizio del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori senza distinzione di mansione, paga, tipologia o durata del contratto.
Anche il lavoro nero sarà duramente punito, con la sospensione dell’attività e l’impossibilità di stipulare contratti con le PA per tutto il periodo della sospensione, quando ci sia il 10% della manodopera irregolare.

 

INCENTIVATA E SEMPLIFICATA LA SORVEGLIANZA DELLE AUTORITA’ SUL TERRITORIO


E’ stato esteso il potere di vigilanza all’ Ispettorato del Lavoro, che affiancherà quindi i tecnici del Dipartimento di Prevenzione delle ASL nelle attività di controllo in azienda per tutti i settori lavorativi.
Sempre a questo scopo verranno assunti nuovi tecnici della vigilanza antinfortunistica nell’Ispettorato e Carabinieri per la tutela del lavoro, così da consentire una maggiore capillarità dei controlli.
 

NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO PER LA SICUREZZA

 
La figura del preposto, già prevista nel Testo Unico, viene ulteriormente definita e ampliata nella sua importanza. Questi lavoratori dovranno infatti sorvegliare e intervenire concretamente per correggere i comportamenti non conformi alle procedure di sicurezza eventualmente messi in atto dai colleghi, correggendo e istruendoli per prevenire qualsiasi forma di infortunio o malattia associata con il lavoro che potrebbe sopraggiungere nel tempo. A questo ruolo sono infatti associate responsabilità precise in caso di inadempienza, con imputazioni che possono arrivare non solo dalla violazione delle norme ma anche per lesioni o omicidio colposo.
Il preposto dovrà quindi essere individuato (e formato) quando il Datore di Lavoro non può assicurare la sorveglianza continuativa sulle lavorazioni, ad esempio per motivi di orario o in caso di imprese con diverse sedi o reparti. Naturalmente è necessario che il preposto sia un lavoratore che possieda capacità professionali e ruolo gerarchico adatti al ruolo.
Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

 

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità

In Italia, il Decreto Legislativo n. 81/2008, chiamato anche Testo Unico, ha riscritto la normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro, sostituendo la vecchia 626.

Clicca qui per scaricare il Testo Unico aggiornato a maggio 2017

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Al suo interno, tra le molte disposizioni, troviamo intere sezioni dedicate alle responsabilità e agli obblighi del datore di lavoro e delle figure che costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.
Il Sistema per la Sicurezza sul Lavoro, infatti, si basa sulla cooperazione da parte di tutti i soggetti presenti in azienda, in base al loro ruolo e competenza.

Le figure che vengono individuate dal Testo Unico sono:

  • Datore di Lavoro
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Medico Competente
  • Dirigente
  • Preposto
  • Rappresentante dei Lavoratori (RLS)
  • Addetto alle Emergenze (lotta anti incendio e primo soccorso)
  • Lavoratore

 

Gli obblighi del Datore di Lavoro.

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro, o il soggetto che ha la responsabilità  dell’azienda, con poteri decisionali e di spesa. E’ il capo del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e deve personalmente provvedere a:

  • Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per tutti gli altri obblighi previsti, il Datore di Lavoro può farsi aiutare da un delegato. Deve infatti:

  • Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto.
  • Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso e gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità.
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, quando necessario.
  • Richiedere l’osservanza delle norme vigenti da parte dei singoli lavoratori, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza di igiene del lavoro di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.
  • Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto.
  • Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
  • Comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a tre giorni.
  • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.

Il Lavoratore.

E’ il soggetto che svolge un’attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia di contratto e dalla retribuzione.
Secondo questa definizione, quindi, vengono considerati lavoratori:

  • I dipendenti (part-time, full-time, a tempo determinato, a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione ecc.)
  • I tirocinanti e gli stagisti
  • I soci lavoratori
  • Gli associati in partecipazione
  • I volontari (Servizio Civile, Vigili del Fuoco ecc.)

Tutti i lavoratori così definiti hanno l’obbligo di:

  • Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva e individuale.
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
  • Segnalare immediatamente ai superiori le problematiche dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo.
  • Astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • Astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento.
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente.

 

 

 

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