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Tag: sicurezza sul lavoro

Patentino Diisocianati? Mistero svelato

Patentino Diisocianati? Mistero svelato

 

Da qualche settimana si sono moltiplicati annunci, webinar, newsletter e articoli che parlano del “patentino per l’uso dei diisocianati”, rivolti ad imprese e professionisti nel settore edile, del legno, della verniciatura ecc.
Il messaggio comune è che, dal 24 agosto 2023, per continuare ad acquistare e utilizzare prodotti che contengono diisocianati in concentrazione uguale o superiore a 0,1% serve un apposito corso chiamato appunto patentino.

Moltissimi addetti davanti a questa affermazione hanno storto il naso pensando: “come posso avere bisogno di un patentino se sono anni che già lavoro con questi prodotti?”

Come sempre cerchiamo di fare chiarezza.

Cosa sono i diisocianati?

Il termine rappresenta un insieme di sostanze chimiche molto reattive che vengono impiegate in tanti prodotti per la loro capacità di legare e conferire resistenza ai materiali.
Si trovano infatti in molti adesivi, sigillanti, vernici, isolanti e schiume poliuretaniche.

Cosa dice la normativa?

Il Regolamento UE 2020/1149 ha previsto delle restrizioni sul commercio e sull’uso di prodotti che contengono questa categoria di sostanza chimiche.
Il motivo è legato alla tutela della salute degli operatori: infatti nel tempo si è visto che i diisocianati, anche se molto utili, sono responsabili di sensibilizzare sia le vie respiratorie che la pelle.
In altre parole, il lavoro a contatto con questi prodotti espone gli addetti a rischi concreti per la propria salute, che si manifestano con forti infiammazioni e irritazioni capaci di diventare poi patologie croniche come nel caso dell’asma.

Le autorità tedesche nel 2016 hanno sottoposto una prima segnalazione all’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dopo aver raccolto dati che riportavano oltre 5.000 nuovi casi di malattia professionale ogni anno legata a questi prodotti nel territorio UE.
Dalle evidenze scientifiche raccolte la Commissione Europea ha quindi emanato il Regolamento contenente le restrizioni.

Che cosa dobbiamo fare dal 24 agosto 2023?

Per i motivi sopra riportati, la norma ha stabilito che dal 24 agosto 2023 i diisocianati non si potranno usare a meno che:

  1. la concentrazione nel prodotto sia inferire allo 0,1% in peso

    oppure

  2. il datore di lavoro o lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori abbiano completato la formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di impiegarli

Come vedete la parola “patentino” non compare da nessuna parte e non rappresenta al meglio il senso di tutta la questione: il corso non insegna ad usare i prodotti dal punto di vista dell’applicazione e della tecnica, serve invece a capire bene come lavorare a contatto con queste sostanze proteggendosi dagli effetti negativi sulla salute!

Tutti gli interessati potranno quindi per prima cosa verificare se effettivamente corrono questo rischio dalle schede di sicurezza dei prodotti normalmente impiegati, e poi valutare il da farsi di conseguenza.

UTILITA’

Pronti? Parliamo di Stress Lavoro Correlato

Pronti? Parliamo di Stress Lavoro Correlato

 

“fatico ad addormentarmi al pensiero che domani dovrò tornare a lavoro”

“di solito pranzo rimanendo nella mia postazione così nel frattempo porto avanti il lavoro”

“provo molta ansia perchè ho sempre l’impressione di essere sommerso da scadenze che non posso rispettare”

“ultimamente non sopporto più nessuno, ogni cosa mi fa esplodere”

Almeno una volta nella nostra carriera avremo detto o sentito dire queste frasi, giusto? Certo, i periodi difficili fanno parte del gioco e sentirsi sotto pressione a volte è inevitabile, ma se queste sensazioni e comportamenti diventano una costante, allora abbiamo un problema.

Questo problema si chiama stress lavoro correlato, cioè stress derivante e associato al lavoro svolto, e rientra a pieno titolo tra le problematiche ricomprese nella tutela della sicurezza dei lavoratori. Sì, perchè nelle aziende dove ci sono criticità sotto il profilo del clima organizzativo è statisticamente provato anche un aumento dei fenomeni infortunistici e di assenza per malattia.

Cosa si intende per rischi legati al contesto e all’organizzazione?

E’ importante ricordare, prima di tutto, che una mente sovraccarica e troppo stressata non può essere performante nè innovativa.

Quando in un’impresa si creano confusione e disordine tra funzioni, compiti da eseguire e responsabilità gli effetti negativi sui risultati e sul clima non tardano a farsi sentire. Però spesso la tendenza è quella di constatare i danni senza analizzarne le cause, creando un circolo vizioso fatto di caccia al colpevole, tensione e ulteriore confusione che porterà solo altri problemi a cascata.

Tra gli effetti visibili, a livello aziendale, del mancato controllo di queste criticità possiamo elencare:

  • alto turnover di personale
  • aumento incidenza infortuni e assenze per malattia
  • sanzioni disciplinari frequenti
  • litigiosità e difficoltà a completare gli obiettivi lavorativi
  • calo della produttività
  • aumento dei costi generali di gestione

Gli effetti visibili sul lavoratore invece sono:

  • tendenza all’assenteismo
  • difficoltà a concentrarsi, a gestire il carico di lavoro e il riposo
  • ansia, sensazione diffusa di disagio e possibile depressione
  • potenziale adozione o peggioramento di cattive abitudini (es. fumo e alcol)
  • potenziale insorgenza, col tempo, di disturbi sia fisici che psicologici

Appare quindi subito chiaro che prevenire e mitigare i rischi organizzativi oltre a tutelare la salute dei lavoratori serve anche a tutelare quella dell’Impresa.

Quali sono gli errori che portano ad un clima organizzativo fuori controllo?

Chiaramente lo stress lavoro correlato è uno di quei rischi difficili da mappare e gestire, perchè purtroppo è originato da fattori diversi che a volte sfuggono al controllo. Certamente uno degli errori organizzativi più comuni sta nella carente (o a volte proprio assente) pianificazione del lavoro.

In un mondo come quello di oggi, con ritmi sempre più serrati e un bombardamento continuo di stimoli e richieste (oltre a problemi sociali ed economici che costringono tantissime imprese a lavorare sotto organico), molte realtà si ritrovano a vivere le loro giornate accumulando compiti su compiti senza poter stabilire una priorità.
Dovendo dare una risposta immediata a tutto, tutto finirà per avere la stessa importanza e ci troveremo a gestire insieme cose che invece potrebbero essere scaglionate, che magari non sono ugualmente necessarie e che potrebbero non richiedere lo stesso grado di impegno ed attenzione.

Il nostro cervello non è programmato per compiere più azioni nello stesso momento, anche se ci sembra di poterlo fare in realtà i processi mentali rimangono comunque una “pila”. Forzandoci a portare avanti tutto insieme o passando freneticamente da un’attività all’altra ci troveremo preso sovraccarichi, stanchi e decisamente confusi.

Un po’ come se al ristorante, per la foga di non far freddare niente e provare comunque tutto il menù, frullassimo insieme tutte le portate dall’antipasto al dolce.

Una vita lavorativa organizzata permette invece ai lavoratori di riempire le “caselle” della propria agenda inserendo anche qualche spazio dedicato ai propri piani personali: nel momento in cui non si deve più essere costretti a “correre dietro alle emergenze”, che in buona parte erano sicuramente figlie della disorganizzazione, rimarrà lo spazio anche per i propri progetti.
Non è soltanto questione di tempo recuperato, ma soprattutto di metodo: se tra i compiti da svolgere per conto dell’organizzazione, il singolo individuo si abitua ad inserire regolarmente anche quelli che riguardano sé stesso, avrà modo di portarli a termine nel tempo seguendo una calendarizzazione chiara.

Quindi non siamo in grado di gestire lo stress?

No, il problema non è la nostra capacità di gestire lo stress ma piuttosto la nostra resistenza col passare del tempo. E’ infatti dimostrato che possiamo lavorare intensamente senza accusare sintomi di stress, ma in misura limitata nel tempo;
se la disorganizzazione diventa uno stile di vita, gli effetti negativi prima o poi iniziano a presentarsi.
A fare la differenza però è soprattutto il senso di controllo sulle proprie attività oltre che il supporto sociale, cioè quel controllo che può derivare soprattutto da una corretta organizzazione.

Ti interessa l’argomento? Questi articoli riportano la testimonianza e le riflessioni di alcuni lavoratori che hanno provato il burnout sulla propria pelle.

Articolo 1 VICE.com

Articolo 2 Dagospia.com

Preposto per la sicurezza: ruolo e responsabilità

Preposto per la sicurezza: ruolo e responsabilità

 

Il Decreto n° 81 del 2008, chiamato anche Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, definisce in modo molto forte un concetto tanto semplice quanto essenziale: per evitare infortuni e prevenire malattie professionali occorre organizzarsi con tutti i mezzi a disposizione.

Molto spesso quando si parla di questi “mezzi a disposizione” si pensa alle cosiddette misure tecniche come la sicurezza dei macchinari o la scelta di sostanze chimiche non pericolose, rischiando di far passare in secondo piano quelle organizzative.
Il Datore di Lavoro però, non solo deve organizzare la propria impresa nel migliore dei modi e formare i lavoratori perchè siano consapevoli dei rischi e dei corretti comportamenti, deve anche assicurare la vigilanza sul rispetto di queste regole.

Il concetto della vigilanza interna

Al contrario di quanto si possa pensare, non sono solo le Autorità a vigilare sulla corretta presenza delle misure di sicurezza in occasione dei controlli ufficiali. Una parte integrante della sicurezza aziendale è garantita dalla vigilanza interna, cioè dal fatto che il Datore di Lavoro attivamente funge da controllo.

Quando questo non è possibile il Datore di Lavoro necessariamente si affida ad un Dirigente (per le questioni decisionali) e ai Preposti (per questioni operative).

Il Preposto e le responsabilità

Secondo l’articolo 2 del Testo Unico, “il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.

Come si legge chiaramente nella definizione di legge, il lavoratore in questione possiede le competenze professionali e i poteri gerarchici adeguati. Molto spesso infatti gli incaricati a Preposto svolgono mansioni come “capo reparto” o “capo squadra”.

Il lavoratore designato come Preposto ha diritto a ricevere quindi anche una formazione specifica, che si aggiunge a quella che già deve ricevere come lavoratore in quanto tale, così da ottenere tutte le informazioni e la consapevolezza necessarie a sovrintendere l’attività lavorativa sotto il profilo della sicurezza.

Il Preposto è comunque responsabile se non viene ufficialmente incaricato e non frequenta la formazione?

La Corte di Cassazione in più occasioni, chiamata ad esprimersi, ha risposto sì

Recentemente anche la Sentenza n. 30800 del 09 agosto 2022 ha confermato questa interpretazione.
L’imputato che era stato accusato, in qualità di preposto di fatto (cioè preposto anche se non formalmente individuato), di avere adibito il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, senza quindi avergli fornito adeguate informazioni, e di avere omessa la dovuta vigilanza durante le fasi di lavorazione, è ricorso alla Corte di Cassazione lamentandosi fondamentalmente di non avere avuta nessuna investitura formale di preposto né di essere stato formato e addestrato per svolgere le relative funzioni, sostenendo altresì che l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore un macchinario sicuro e dotato dei richiesti dispositivi di sicurezza è stato posto dal legislatore a carico del datore di lavoro.

La suprema Corte nel rigettare il ricorso e nell’evidenziare che l’imputato aveva nei fatti svolto le mansioni di preposto, ha precisato che il fatto che un preposto non abbia seguito i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalle disposizioni di legge non può essere ragione di esonero da responsabilità; in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha inoltre sostenuto, le responsabilità di un dirigente e di un preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di tali figure di garanti.

Con riferimento poi a quanto evidenziato dal ricorrente in merito alle responsabilità del datore di lavoro per avere messo a disposizione del lavoratore una macchina priva dei dispositivi di sicurezza, la Corte di Cassazione ha ribadito uno dei principi fondamentali in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, quello cioè in base al quale, qualora vi siano più titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

Link utili: 

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/sulla-responsabilita-o-meno-di-un-preposto-non-formato-AR-22655/

 

SICUREZZA SUL LAVORO, STRETTA SUI CONTROLLI E LE SANZIONI

SICUREZZA SUL LAVORO, STRETTA SUI CONTROLLI E LE SANZIONI

 

Con la legge 215/21 dello scorso 20 Dicembre il Governo ha deciso di stringere la morsa sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione e protezione, anche sulla scia dei tanti incidenti spesso gravissimi o mortali che ogni giorno purtroppo ancora si verificano.
Le novità introdotte determinano da una parte un incremento dei controlli sul territorio e dall’altra un inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni.

MODIFICHE ALL’ ARTICOLO 18 DEL TESTO UNICO

Questo articolo tratta gli obblighi del Datore di Lavoro, e le modifiche determinano la possibilità di sanzione (compresa la sospensione dell’attività) per i casi di “omessa vigilanza”. Inoltre non sarà prevista alcuna tolleranza per la mancata elaborazione del Documento Valutazione dei Rischi (2.500 €) e per la mancata formazione ed addestramento del lavoratore (300 € per ciascun lavoratore privo).
Ricordiamo su questo ultimo punto che la formazione va completata entro 60gg dall’inizio del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori senza distinzione di mansione, paga, tipologia o durata del contratto.
Anche il lavoro nero sarà duramente punito, con la sospensione dell’attività e l’impossibilità di stipulare contratti con le PA per tutto il periodo della sospensione, quando ci sia il 10% della manodopera irregolare.

 

INCENTIVATA E SEMPLIFICATA LA SORVEGLIANZA DELLE AUTORITA’ SUL TERRITORIO


E’ stato esteso il potere di vigilanza all’ Ispettorato del Lavoro, che affiancherà quindi i tecnici del Dipartimento di Prevenzione delle ASL nelle attività di controllo in azienda per tutti i settori lavorativi.
Sempre a questo scopo verranno assunti nuovi tecnici della vigilanza antinfortunistica nell’Ispettorato e Carabinieri per la tutela del lavoro, così da consentire una maggiore capillarità dei controlli.
 

NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO PER LA SICUREZZA

 
La figura del preposto, già prevista nel Testo Unico, viene ulteriormente definita e ampliata nella sua importanza. Questi lavoratori dovranno infatti sorvegliare e intervenire concretamente per correggere i comportamenti non conformi alle procedure di sicurezza eventualmente messi in atto dai colleghi, correggendo e istruendoli per prevenire qualsiasi forma di infortunio o malattia associata con il lavoro che potrebbe sopraggiungere nel tempo. A questo ruolo sono infatti associate responsabilità precise in caso di inadempienza, con imputazioni che possono arrivare non solo dalla violazione delle norme ma anche per lesioni o omicidio colposo.
Il preposto dovrà quindi essere individuato (e formato) quando il Datore di Lavoro non può assicurare la sorveglianza continuativa sulle lavorazioni, ad esempio per motivi di orario o in caso di imprese con diverse sedi o reparti. Naturalmente è necessario che il preposto sia un lavoratore che possieda capacità professionali e ruolo gerarchico adatti al ruolo.
Antincendio e gestione emergenze: nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale

Antincendio e gestione emergenze: nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale

 

Negli ultimi venti anni come riferimento principale per la sicurezza antincendio abbiamo avuto il DM 10 Marzo 1998. Grazie all’evoluzione tecnica e normativa verificatasi nel frattempo, è nata la necessità di aggiornare e allineare anche il contenuto del DM 10 Marzo 1998.

Questo percorso di aggiornamento si è concretizzato in tre decreti, denominati:

  • Decreto Controlli che stabilisce le specifiche riguardo la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio
  • Decreto GSA con i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro e gli standard di formazione per gli addetti antincendio
  • Decreto Minicodice dedicato ai Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

Due di questi tre sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale: il 25 Settembre 2021 per il “Decreto Controlli”, il 04 Ottobre 2021 il “Decreto GSA”.

Quest’ultimo, si concentra appunto su due aspetti principali: 

  • le modalità di gestione dei luoghi di lavoro durante l’emergenza
  • caratteristiche, competenze e modalità di formazione degli addetti che si occupano di prevenzione incendi in azienda

DECRETO GSA: COSA COMPORTA PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?

Per prima cosa troviamo i riferimenti al Piano di Emergenza: in tutte le realtà aziendali dove è necessario predisporre questo strumento, gli addetti devono partecipare a esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

Sono quindi delineate in modo chiaro le caratteristiche dei corsi di formazione appositi, che tutti gli addetti antincendio devono frequentare, suddivisi in base alla categoria del rischio aziendale (Attività di tipo 1, 2 o 3).
Sono previste sia la formazione iniziale per i nuovi addetti incaricati, che l’aggiornamento periodico.
In tutti i casi i corsi prevedono alcuni moduli teorici (per i quali è possibile ricorrere alla formazione online esclusivamente in videoconferenza) e delle esercitazioni pratiche.
Sparisce per i corsi “rischio basso”, che chiameremo ora Attività di tipo 1, la possibilità di svolgere la parte pratica sugli estintori avvalendosi di supporti audiovisivi come alternativa all’uso reale delle attrezzature.
Anche nei corsi rischio basso, quindi, sarà obbligatoria la simulazione d’uso reale degli estintori per i partecipanti.

Si conferma poi la necessità di conseguire l’attestato di idoneità tecnica in modo obbligatorio per le attività riportate nell’allegato IV del Decreto.

DECRETO GSA: LE NOVITA’ PER I DOCENTI

Con il nuovo testo vengono definiti in modo molto chiaro i requisiti per poter svolgere l’attività di docenza, e quindi di formazione, nei corsi dedicati agli addetti antincendio.
Viene inclusa la possibilità di abilitarsi come docente per la sola parte teorica, per la sola parte pratica, o per entrambe.

Potranno essere docenti abilitati solo coloro che:

  • dimostrano di aver maturato un’esperienza documentata specifica nell’insegnamento di queste materie 
  • hanno frequentato l’apposito corso tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, superando il relativo esame
  • fanno parte del personale cessato dal servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, avendo lavorato per almeno dieci anni con ruoli operativi

In ogni caso, nell’arco di cinque anni, i docenti per mantenere la qualifica dovranno frequentare gli appositi corsi di aggiornamento sempre a cura dei Vigili del Fuoco.

Link utili:

Consultazione pubblica UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2021-2027)

Consultazione pubblica UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2021-2027)

 

E’ attiva fino al 1 Marzo 2021 la consultazione pubblica, da parte dell’Unione Europea, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per partecipare è sufficiente rispondere al questionario ufficiale, e i feedback raccolti saranno utilizzati per definire i punti di lavoro del prossimo futuro per accrescere la cultura della sicurezza nell’ambito del territorio UE.


La crisi COVID-19 ha messo in evidenza l’importanza cruciale della salute, compreso l’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Questa iniziativa si basa sul precedente quadro strategico dell’UE per il periodo 2014-2020 e mira a mantenere e migliorare gli elevati standard relativi a salute e sicurezza per i lavoratori dell’UE.
Infatti, anche alla luce delle nuove circostanze che hanno caratterizzato il 2020, una efficace strategia per nuove crisi e pericoli passa attraverso l’accurata gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo strumento contribuirà ad individuare obiettivi chiave e definire un quadro strategico atto a incoraggiare la collaborazione tra i paesi e le parti interessate dell’UE sulle priorità comuni.

Fino al 1marzo possiamo quindi dare un contributo al futuro quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il periodo 2021-2027, nel programma Un’Unione vitale in un mondo fragile, partecipando al questionario dedicato.

In particolare, la consultazione mira a ottenere riscontro e contributi da:

  • enti pubblici nazionali o regionali attivi nel settore della salute e sicurezza sul lavoro (ministero del Lavoro, INAIL, ispettorato del lavoro, ecc.)
  • datori di lavoro ed organizzazioni dei datori di lavoro (associazioni di categoria, ecc.)
  • lavoratori ed organizzazioni dei lavoratori (sindacati, ecc.)
  • altre istituzioni o organismi dell’UE
  • organizzazioni e cittadini con un interesse o competenze nel settore della sicurezza e salute sul lavoro (istituzioni accademiche, istituti di ricerca, agenzie dell’UE, operatori del settore, enti assicurativi pubblici e privati, organizzazioni non governative ecc.)

 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE AL QUESTIONARIO

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

 

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità

In Italia, il Decreto Legislativo n. 81/2008, chiamato anche Testo Unico, ha riscritto la normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro, sostituendo la vecchia 626.

Clicca qui per scaricare il Testo Unico aggiornato a maggio 2017

Clicca qui per i servizi offerti in ambito di Sicurezza sul Lavoro

Al suo interno, tra le molte disposizioni, troviamo intere sezioni dedicate alle responsabilità e agli obblighi del datore di lavoro e delle figure che costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.
Il Sistema per la Sicurezza sul Lavoro, infatti, si basa sulla cooperazione da parte di tutti i soggetti presenti in azienda, in base al loro ruolo e competenza.

Le figure che vengono individuate dal Testo Unico sono:

  • Datore di Lavoro
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Medico Competente
  • Dirigente
  • Preposto
  • Rappresentante dei Lavoratori (RLS)
  • Addetto alle Emergenze (lotta anti incendio e primo soccorso)
  • Lavoratore

 

Gli obblighi del Datore di Lavoro.

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro, o il soggetto che ha la responsabilità  dell’azienda, con poteri decisionali e di spesa. E’ il capo del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e deve personalmente provvedere a:

  • Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per tutti gli altri obblighi previsti, il Datore di Lavoro può farsi aiutare da un delegato. Deve infatti:

  • Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto.
  • Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso e gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità.
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, quando necessario.
  • Richiedere l’osservanza delle norme vigenti da parte dei singoli lavoratori, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza di igiene del lavoro di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.
  • Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto.
  • Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
  • Comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a tre giorni.
  • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.

Il Lavoratore.

E’ il soggetto che svolge un’attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia di contratto e dalla retribuzione.
Secondo questa definizione, quindi, vengono considerati lavoratori:

  • I dipendenti (part-time, full-time, a tempo determinato, a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione ecc.)
  • I tirocinanti e gli stagisti
  • I soci lavoratori
  • Gli associati in partecipazione
  • I volontari (Servizio Civile, Vigili del Fuoco ecc.)

Tutti i lavoratori così definiti hanno l’obbligo di:

  • Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva e individuale.
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
  • Segnalare immediatamente ai superiori le problematiche dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo.
  • Astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • Astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento.
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente.

 

 

 

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