
Nuovi Decreti Antincendio: cosa cambia da ottobre?
By Sara Giammarini | | Comments 0 Comment
Come già trattato in un precedente articolo, a ottobre del 2021 sono stati ufficialmente pubblicati in Gazzetta i tre Decreti Ministeriali che aggiornano e sostituiscono il vecchio DM 10 Marzo 1998.
DECRETO MINICODICE: COSA CAMBIA PER LE AZIENDE?
Fermo restando che il criterio di base per organizzare le dovute misure di prevenzione e protezione resta la valutazione dei rischi, avremo da ora in poi realtà valutate come “a rischio incendio basso” e “a rischio incendio non basso”. Le prime saranno individuate in base ad una serie di requisiti indicati nel Minicodice, e potranno quindi organizzarsi applicando le prassi previste nello stesso.
Tutte le realtà che non risultino “a rischio incendio basso” adotteranno invece le prassi previste, a seconda dei casi, per le attività soggette ai controlli dei VVF o normate da regole tecniche.
DECRETO GSA: COSA COMPORTA PER AZIENDE E ADDETTI ANTINCENDIO?
Per prima cosa troviamo i riferimenti al Piano di Emergenza: da ottobre 2022 è necessario predisporre il PEE in tutti i luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori, oppure nei locali aperti al pubblico con presenza superiore a 50 occupanti, o nelle attività soggette al DPR 151/2011.
Per occupanti si intendono tutte le persone presenti, compresi clienti, ospiti, collaboratori ecc.
Inoltre, in tutte le realtà aziendali dove è necessario predisporre questo strumento, gli addetti devono partecipare a esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
Sono quindi delineate in modo chiaro le caratteristiche dei corsi di formazione appositi, che tutti gli addetti antincendio devono frequentare, suddivisi in base alla categoria del rischio aziendale (Attività di tipo 1, 2 o 3).
Sono previste sia la formazione iniziale per i nuovi addetti incaricati, che l’aggiornamento periodico.
In tutti i casi i corsi prevedono alcuni moduli teorici (per i quali è possibile ricorrere alla formazione online esclusivamente in videoconferenza) e delle esercitazioni pratiche, che per i corsi di livello 2 e 3 (ex rischio medio e alto) prevedono anche l’uso di idranti con erogazione di acqua.
Sparisce per i corsi “rischio basso”, che chiameremo ora livello 1, la possibilità di svolgere la parte pratica sugli estintori avvalendosi di supporti audiovisivi come alternativa all’uso reale delle attrezzature.
La norma aggiornata dà quindi molto rilievo all’addestramento pratico degli addetti antincendio, che devono familiarizzare al meglio con gli strumenti da utilizzare in caso di principio di incendio nei locali.
Si conferma poi la necessità di conseguire l’attestato di idoneità tecnica in modo obbligatorio per le attività riportate nell’allegato IV del Decreto.
DECRETO GSA: LE NOVITA’ PER I DOCENTI
Con il nuovo testo vengono definiti in modo molto chiaro i requisiti per poter svolgere l’attività di docenza, e quindi di formazione, nei corsi dedicati agli addetti antincendio.
Viene inclusa la possibilità di abilitarsi come docente per la sola parte teorica, per la sola parte pratica, o per entrambe.
Potranno essere docenti abilitati solo coloro che:
- dimostrano di aver maturato un’esperienza documentata specifica nell’insegnamento di queste materie
- hanno frequentato l’apposito corso tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, superando il relativo esame
- fanno parte del personale cessato dal servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, avendo lavorato per almeno dieci anni con ruoli operativi
In ogni caso, nell’arco di cinque anni, i docenti per mantenere la qualifica dovranno frequentare gli appositi corsi di aggiornamento sempre a cura dei Vigili del Fuoco.