fbpx

Tag: Lavoratori

Corsi aziendali e attestati: il lavoratore può averne una copia oppure no?

Corsi aziendali e attestati: il lavoratore può averne una copia oppure no?

 

Capita praticamente a tutti, dopo aver frequentato un corso sulla sicurezza su mandato della propria azienda, di chiedere: “posso avere una copia dell’attestato?”

Questa domanda, assolutamente legittima e all’apparenza anche di facile risposta, a volte si scontra con un netto rifiuto.

La motivazione più comune dietro a questo atteggiamento è di natura economica perchè l’Azienda, avendo sostenuto i costi della formazione, non ritiene corretto rilasciare l’attestato al lavoratore anche e soprattutto in funzione di una possibile interruzione del rapporto di lavoro durante il periodo di “validità” della formazione stessa (ricordiamo che molti corsi richiedono un aggiornamento obbligatorio solo dopo 5 anni). 

D’altro canto il lavoratore però ritiene importante ricevere una copia degli attestati per le formazioni che ha frequentato, così da mantenere aggiornato il proprio CV e avvalorare nel tempo anche le effettive esperienze svolte.

Attestati di formazione: che informazioni devono riportare?

Per capire cosa prevede la norma, e quindi per rispondere correttamente alla domanda iniziale, per prima cosa vediamo quali informazioni è obbligatorio riportare su un attestato, e cioè:

  • nome e dati del soggetto formatore e dei responsabili
  • nome, cognome e codice fiscale del corsista
  • denominazione del corso, durata e normative di riferimento
  • date di svolgimento
  • codice identificativo che consenta una verifica sull’autenticità

Già da qui cominciano ad esserci degli indizi chiari.
 

Il lavoratore quindi ha diritto ad avere una copia dell’attestato?

Il Testo Unico sulla Sicurezza, sotto questo aspetto, effettivamente presenta una lacuna.
Questo vuoto però non deriva dal fatto che il legislatore intendesse negare il diritto del lavoratore di ricevere la sua copia, bensì dal fatto che se tutto avesse funzionato non ce ne sarebbe stato bisogno!
 
Infatti nel 2003, nell’ambito del percorso attuativo della “legge Biagi”, è stato emanato il Decreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la costituzione del “Libretto formativo del cittadino”.
Questo strumento informatico doveva contenere tutti i dati e le indicazioni relative alla formazione e al lavoro svolti da ciascuno di noi, così da avere un unico fascicolo personale che racchiudesse tutte le esperienze personali come una sorta di CV sempre completo e aggiornato.
Purtroppo però non è mai stato implementato e quindi ancora si rendono necessarie le copie degli attestati come prova dell’avvenuta formazione.
 
Anche se la normativa specifica in tema di sicurezza non esprime in maniera univoca l’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore, è un’altra legge che però chiarisce questo aspetto: quella sulla tutela dei dati personali, ossia il Reg (UE) 2016/679 noto anche come GDPR.
Gli attestati contengono dei dati personali, e quindi è diritto dell’interessato (in questo caso il corsista) accedere ad essi, come confermato anche da provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy emessi nel tempo.
 
Adesso possiamo quindi rispondere, con tranquillità e chiarezza, che il diritto di ricevere una copia delle attestazioni per i corsi svolti esiste, anche se il costo è stato sostenuto da altri.
Pronti? Parliamo di Stress Lavoro Correlato

Pronti? Parliamo di Stress Lavoro Correlato

 

“fatico ad addormentarmi al pensiero che domani dovrò tornare a lavoro”

“di solito pranzo rimanendo nella mia postazione così nel frattempo porto avanti il lavoro”

“provo molta ansia perchè ho sempre l’impressione di essere sommerso da scadenze che non posso rispettare”

“ultimamente non sopporto più nessuno, ogni cosa mi fa esplodere”

Almeno una volta nella nostra carriera avremo detto o sentito dire queste frasi, giusto? Certo, i periodi difficili fanno parte del gioco e sentirsi sotto pressione a volte è inevitabile, ma se queste sensazioni e comportamenti diventano una costante, allora abbiamo un problema.

Questo problema si chiama stress lavoro correlato, cioè stress derivante e associato al lavoro svolto, e rientra a pieno titolo tra le problematiche ricomprese nella tutela della sicurezza dei lavoratori. Sì, perchè nelle aziende dove ci sono criticità sotto il profilo del clima organizzativo è statisticamente provato anche un aumento dei fenomeni infortunistici e di assenza per malattia.

Cosa si intende per rischi legati al contesto e all’organizzazione?

E’ importante ricordare, prima di tutto, che una mente sovraccarica e troppo stressata non può essere performante nè innovativa.

Quando in un’impresa si creano confusione e disordine tra funzioni, compiti da eseguire e responsabilità gli effetti negativi sui risultati e sul clima non tardano a farsi sentire. Però spesso la tendenza è quella di constatare i danni senza analizzarne le cause, creando un circolo vizioso fatto di caccia al colpevole, tensione e ulteriore confusione che porterà solo altri problemi a cascata.

Tra gli effetti visibili, a livello aziendale, del mancato controllo di queste criticità possiamo elencare:

  • alto turnover di personale
  • aumento incidenza infortuni e assenze per malattia
  • sanzioni disciplinari frequenti
  • litigiosità e difficoltà a completare gli obiettivi lavorativi
  • calo della produttività
  • aumento dei costi generali di gestione

Gli effetti visibili sul lavoratore invece sono:

  • tendenza all’assenteismo
  • difficoltà a concentrarsi, a gestire il carico di lavoro e il riposo
  • ansia, sensazione diffusa di disagio e possibile depressione
  • potenziale adozione o peggioramento di cattive abitudini (es. fumo e alcol)
  • potenziale insorgenza, col tempo, di disturbi sia fisici che psicologici

Appare quindi subito chiaro che prevenire e mitigare i rischi organizzativi oltre a tutelare la salute dei lavoratori serve anche a tutelare quella dell’Impresa.

Quali sono gli errori che portano ad un clima organizzativo fuori controllo?

Chiaramente lo stress lavoro correlato è uno di quei rischi difficili da mappare e gestire, perchè purtroppo è originato da fattori diversi che a volte sfuggono al controllo. Certamente uno degli errori organizzativi più comuni sta nella carente (o a volte proprio assente) pianificazione del lavoro.

In un mondo come quello di oggi, con ritmi sempre più serrati e un bombardamento continuo di stimoli e richieste (oltre a problemi sociali ed economici che costringono tantissime imprese a lavorare sotto organico), molte realtà si ritrovano a vivere le loro giornate accumulando compiti su compiti senza poter stabilire una priorità.
Dovendo dare una risposta immediata a tutto, tutto finirà per avere la stessa importanza e ci troveremo a gestire insieme cose che invece potrebbero essere scaglionate, che magari non sono ugualmente necessarie e che potrebbero non richiedere lo stesso grado di impegno ed attenzione.

Il nostro cervello non è programmato per compiere più azioni nello stesso momento, anche se ci sembra di poterlo fare in realtà i processi mentali rimangono comunque una “pila”. Forzandoci a portare avanti tutto insieme o passando freneticamente da un’attività all’altra ci troveremo preso sovraccarichi, stanchi e decisamente confusi.

Un po’ come se al ristorante, per la foga di non far freddare niente e provare comunque tutto il menù, frullassimo insieme tutte le portate dall’antipasto al dolce.

Una vita lavorativa organizzata permette invece ai lavoratori di riempire le “caselle” della propria agenda inserendo anche qualche spazio dedicato ai propri piani personali: nel momento in cui non si deve più essere costretti a “correre dietro alle emergenze”, che in buona parte erano sicuramente figlie della disorganizzazione, rimarrà lo spazio anche per i propri progetti.
Non è soltanto questione di tempo recuperato, ma soprattutto di metodo: se tra i compiti da svolgere per conto dell’organizzazione, il singolo individuo si abitua ad inserire regolarmente anche quelli che riguardano sé stesso, avrà modo di portarli a termine nel tempo seguendo una calendarizzazione chiara.

Quindi non siamo in grado di gestire lo stress?

No, il problema non è la nostra capacità di gestire lo stress ma piuttosto la nostra resistenza col passare del tempo. E’ infatti dimostrato che possiamo lavorare intensamente senza accusare sintomi di stress, ma in misura limitata nel tempo;
se la disorganizzazione diventa uno stile di vita, gli effetti negativi prima o poi iniziano a presentarsi.
A fare la differenza però è soprattutto il senso di controllo sulle proprie attività oltre che il supporto sociale, cioè quel controllo che può derivare soprattutto da una corretta organizzazione.

Ti interessa l’argomento? Questi articoli riportano la testimonianza e le riflessioni di alcuni lavoratori che hanno provato il burnout sulla propria pelle.

Articolo 1 VICE.com

Articolo 2 Dagospia.com

Consultazione pubblica UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2021-2027)

Consultazione pubblica UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2021-2027)

 

E’ attiva fino al 1 Marzo 2021 la consultazione pubblica, da parte dell’Unione Europea, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per partecipare è sufficiente rispondere al questionario ufficiale, e i feedback raccolti saranno utilizzati per definire i punti di lavoro del prossimo futuro per accrescere la cultura della sicurezza nell’ambito del territorio UE.


La crisi COVID-19 ha messo in evidenza l’importanza cruciale della salute, compreso l’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Questa iniziativa si basa sul precedente quadro strategico dell’UE per il periodo 2014-2020 e mira a mantenere e migliorare gli elevati standard relativi a salute e sicurezza per i lavoratori dell’UE.
Infatti, anche alla luce delle nuove circostanze che hanno caratterizzato il 2020, una efficace strategia per nuove crisi e pericoli passa attraverso l’accurata gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo strumento contribuirà ad individuare obiettivi chiave e definire un quadro strategico atto a incoraggiare la collaborazione tra i paesi e le parti interessate dell’UE sulle priorità comuni.

Fino al 1marzo possiamo quindi dare un contributo al futuro quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il periodo 2021-2027, nel programma Un’Unione vitale in un mondo fragile, partecipando al questionario dedicato.

In particolare, la consultazione mira a ottenere riscontro e contributi da:

  • enti pubblici nazionali o regionali attivi nel settore della salute e sicurezza sul lavoro (ministero del Lavoro, INAIL, ispettorato del lavoro, ecc.)
  • datori di lavoro ed organizzazioni dei datori di lavoro (associazioni di categoria, ecc.)
  • lavoratori ed organizzazioni dei lavoratori (sindacati, ecc.)
  • altre istituzioni o organismi dell’UE
  • organizzazioni e cittadini con un interesse o competenze nel settore della sicurezza e salute sul lavoro (istituzioni accademiche, istituti di ricerca, agenzie dell’UE, operatori del settore, enti assicurativi pubblici e privati, organizzazioni non governative ecc.)

 

CLICCA QUI PER PARTECIPARE AL QUESTIONARIO

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

 

Sicurezza sul Lavoro: obblighi e responsabilità

In Italia, il Decreto Legislativo n. 81/2008, chiamato anche Testo Unico, ha riscritto la normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro, sostituendo la vecchia 626.

Clicca qui per scaricare il Testo Unico aggiornato a maggio 2017

Clicca qui per i servizi offerti in ambito di Sicurezza sul Lavoro

Al suo interno, tra le molte disposizioni, troviamo intere sezioni dedicate alle responsabilità e agli obblighi del datore di lavoro e delle figure che costituiscono il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.
Il Sistema per la Sicurezza sul Lavoro, infatti, si basa sulla cooperazione da parte di tutti i soggetti presenti in azienda, in base al loro ruolo e competenza.

Le figure che vengono individuate dal Testo Unico sono:

  • Datore di Lavoro
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Medico Competente
  • Dirigente
  • Preposto
  • Rappresentante dei Lavoratori (RLS)
  • Addetto alle Emergenze (lotta anti incendio e primo soccorso)
  • Lavoratore

 

Gli obblighi del Datore di Lavoro.

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro, o il soggetto che ha la responsabilità  dell’azienda, con poteri decisionali e di spesa. E’ il capo del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e deve personalmente provvedere a:

  • Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per tutti gli altri obblighi previsti, il Datore di Lavoro può farsi aiutare da un delegato. Deve infatti:

  • Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto.
  • Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso e gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità.
  • Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, quando necessario.
  • Richiedere l’osservanza delle norme vigenti da parte dei singoli lavoratori, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza di igiene del lavoro di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione.
  • Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto.
  • Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  • Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.
  • Comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore a tre giorni.
  • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro.

Il Lavoratore.

E’ il soggetto che svolge un’attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia di contratto e dalla retribuzione.
Secondo questa definizione, quindi, vengono considerati lavoratori:

  • I dipendenti (part-time, full-time, a tempo determinato, a tempo indeterminato, con contratto di somministrazione ecc.)
  • I tirocinanti e gli stagisti
  • I soci lavoratori
  • Gli associati in partecipazione
  • I volontari (Servizio Civile, Vigili del Fuoco ecc.)

Tutti i lavoratori così definiti hanno l’obbligo di:

  • Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione collettiva e individuale.
  • Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.
  • Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
  • Segnalare immediatamente ai superiori le problematiche dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo.
  • Astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • Astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza.
  • Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento.
  • Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente.

 

 

 

Top