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Tag: formazione professionale

Patentino Diisocianati? Mistero svelato

Patentino Diisocianati? Mistero svelato

 

Da qualche settimana si sono moltiplicati annunci, webinar, newsletter e articoli che parlano del “patentino per l’uso dei diisocianati”, rivolti ad imprese e professionisti nel settore edile, del legno, della verniciatura ecc.
Il messaggio comune è che, dal 24 agosto 2023, per continuare ad acquistare e utilizzare prodotti che contengono diisocianati in concentrazione uguale o superiore a 0,1% serve un apposito corso chiamato appunto patentino.

Moltissimi addetti davanti a questa affermazione hanno storto il naso pensando: “come posso avere bisogno di un patentino se sono anni che già lavoro con questi prodotti?”

Come sempre cerchiamo di fare chiarezza.

Cosa sono i diisocianati?

Il termine rappresenta un insieme di sostanze chimiche molto reattive che vengono impiegate in tanti prodotti per la loro capacità di legare e conferire resistenza ai materiali.
Si trovano infatti in molti adesivi, sigillanti, vernici, isolanti e schiume poliuretaniche.

Cosa dice la normativa?

Il Regolamento UE 2020/1149 ha previsto delle restrizioni sul commercio e sull’uso di prodotti che contengono questa categoria di sostanza chimiche.
Il motivo è legato alla tutela della salute degli operatori: infatti nel tempo si è visto che i diisocianati, anche se molto utili, sono responsabili di sensibilizzare sia le vie respiratorie che la pelle.
In altre parole, il lavoro a contatto con questi prodotti espone gli addetti a rischi concreti per la propria salute, che si manifestano con forti infiammazioni e irritazioni capaci di diventare poi patologie croniche come nel caso dell’asma.

Le autorità tedesche nel 2016 hanno sottoposto una prima segnalazione all’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dopo aver raccolto dati che riportavano oltre 5.000 nuovi casi di malattia professionale ogni anno legata a questi prodotti nel territorio UE.
Dalle evidenze scientifiche raccolte la Commissione Europea ha quindi emanato il Regolamento contenente le restrizioni.

Che cosa dobbiamo fare dal 24 agosto 2023?

Per i motivi sopra riportati, la norma ha stabilito che dal 24 agosto 2023 i diisocianati non si potranno usare a meno che:

  1. la concentrazione nel prodotto sia inferire allo 0,1% in peso

    oppure

  2. il datore di lavoro o lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori abbiano completato la formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di impiegarli

Come vedete la parola “patentino” non compare da nessuna parte e non rappresenta al meglio il senso di tutta la questione: il corso non insegna ad usare i prodotti dal punto di vista dell’applicazione e della tecnica, serve invece a capire bene come lavorare a contatto con queste sostanze proteggendosi dagli effetti negativi sulla salute!

Tutti gli interessati potranno quindi per prima cosa verificare se effettivamente corrono questo rischio dalle schede di sicurezza dei prodotti normalmente impiegati, e poi valutare il da farsi di conseguenza.

UTILITA’

Il corso HACCP svolto in una Regione è valido nelle altre?

Il corso HACCP svolto in una Regione è valido nelle altre?

 

Chi lavora nel settore alimentare sa che il Corso HACCP è obbligatorio e negli anni ha sostituito il vecchio Libretto Sanitario. Il Regolamento CE 852/04 ha infatti stabilito che il responsabile aziendale, chiamato Operatore del Settore Alimentare OSA, deve assicurare che i suoi collaboratori siano debitamente formati e addestrati sulle prassi igienico sanitarie. 

Sappiamo ormai bene anche che le modalità organizzative per questi corsi sono definite a livello regionale, perchè in Italia sono le Regioni ad avere competenza sulla formazione professionale.

Per questo motivo molto spesso agli operatori capita di farsi questa domanda: se ho frequentato il corso HACCP organizzato secondo le “regole” di una certa Regione, sarà valido nelle altre?

La risposta a questo dubbio sta nel cosiddetto principio del mutuo riconoscimento. Per dirla in modo semplice,  quando un corso è organizzato in modo conforme ad una Delibera, deve essere considerato valido anche in territori dove si applicherebbe una diversa modalità.

Ovviamente per far valere questo principio è necessario che:

  • il corso sia stato erogato da un Ente accreditato in Regione per la formazione professionale 
  • le modalità organizzative (durata in ore, contenuti, docenti…) siano conformi alla Delibera regionale di riferimento
  • tutte queste informazioni siano riportate nell’attestato rilasciato al corsista

Anche il Consiglio di Stato si è espresso in questo senso con la Sentenza n. 7346 del 24 novembre 2020, intervenendo su un caso che vedeva la Regione Campania contestare la validità di corsi HACCP erogati online da Enti accreditati presso altre Regioni, a causa della mancanza di un esame finale in presenza che invece è previsto appunto dalla Delibera regionale campana.

Il Consiglio ha motivato questa interpretazione non solo ricostruendo l’iter normativo dietro alla questione, ma anche perchè in assenza di questo principio ci sarebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Il corso HACCP non è infatti un titolo abilitante per lo svolgimento di un mestiere, ma piuttosto uno strumento con cui gli OSA trasferiscono le conoscenze necessarie ai loro collaboratori.
Sarà l’autorità preposta ai controlli, ovviamente, a verificare se tale conoscenza sia stata acquisita attraverso i controlli e le ispezioni sul luogo di lavoro, sia chiedendo le attestazioni che documentino l’avvenuta somministrazione dell’attività formativa, sia attraverso la verifica, in concreto, dell’attività svolta e della sua corrispondenza alle migliori prassi di igiene alimentare.  

Per concludere, affidandosi ad Enti accreditati per la formazione professionale si ha sempre la certezza riguardo la validità degli attestati rilasciati.
Fermo restando che una formazione di qualità oltre ad essere valida deve concretamente trasferire le competenze attese!

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