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Sanzioni Etichettatura e Allergeni: le novità dal 09 Maggio 2018

Sanzioni Etichettatura e Allergeni: le novità dal 09 Maggio 2018

 

Sanzioni Etichettatura e Allergeni:
le novità dal 09 Maggio 2018

Il Decreto Legislativo 231 del 15 Dicembre 2017, ha definitivamente messo nero su bianco le sanzioni previste per le violazioni in materia di informazioni fornite ai consumatori di prodotti alimentari.

Dopo le prime anticipazioni dello scorso autunno, infatti, è stato definito nei dettagli il quadro sanzionatorio, che entrerà in vigore a partire dal 09 Maggio 2018.

Quali cambiamenti per i produttori?

Per chi produce e commercia alimenti confezionati a proprio marchio, non sono previsti cambiamenti relativamente alla tipologia di informazioni da riportare in etichetta.
La novità consiste nel poter essere sanzionati per irregolarità singole o multiple, relative a quali informazioni sono presenti ed a come esse siano messe a disposizione.

Qualche esempio:

  • l’assenza in etichetta di informazioni obbligatorie (Art. 9 del Reg. CE 1169/2011), prevede una sanzione da 3.000 a 24.000 euro;
  • l’errata denominazione dell’alimento comporta una sanzione da 2.000 a 16.000 euro;
  • indicazioni non corrette riguardo gli allergeni presenti nel prodotto, sono punite con sanzioni da 2.000 a 16.000 euro;

Per intenderci, se mettiamo in commercio una preparazione a base di frutta che non rispetta i criteri per poter essere denominata “confettura”, la violazione potrebbe costarci fino a 16.000 euro.

E per gli alimenti non confezionati?

Le Normative Europee e Nazionali prevedono una serie di indicazioni che devono essere fornite anche per gli alimenti non confezionati.
Ad esempio, una rosticceria che prepara e vende le lasagne, contorni e polpettoni, deve obbligatoriamente mettere a disposizione per ciascuno di questi prodotti:

  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti con evidenza di quelli con potenziale allergenico;
  • indicazione del decongelato quando opportuno;

Queste informazioni possono essere riportate su un apposito registro (il famoso “libro ingredienti”) reso disponibile ai consumatori, in formato cartaceo o digitale.

Da maggio, se non si rispettano queste prescrizioni, si potrebbe essere sanzionati per importi da 1.000 a 8.000 euro.

Questo stesso discorso vale quindi per le attività che rivendono al consumatore finale alimenti non confezionati come pasticcerie, gelaterie, bar, stuzzicherie e gastronomie.

E gli allergeni nei ristoranti?

Dopo tanta confusione con cartelli unici, menù pieni di asterischi, informazioni verbali o totale assenza di indicazioni, gli obblighi restano gli stessi.
Chi somministra al consumatore finale prodotti alimentari, è tenuto a rendere disponibili le informazioni riguardanti gli ingredienti con potenziale allergenico (Allegato II del Reg. CE 1169/2011).
Da maggio, chi non rispetta questa prescrizione può essere multato con sanzioni da 3.000 a 24.000 euro.

Chi è l’Autorità Competente?

Il Decreto ha individuato l’Ispettorato Centrale Tutela della Qualità e Repressione Frodi come Autorità Competente per questo tipo di sanzioni.

Naturalmente, come già detto tante altre volte, il rispetto delle prescrizioni in tema di qualità e sicurezza alimentare non è solo una questione di sanzioni.
Il punto di partenza ed il fulcro centrale di tutto il Settore Alimentare resta il consumatore e la sua tutela.

Ma di fronte a certe potenziali sanzioni, prestare attenzione all’applicazione degli obblighi di legge sarà una tutela anche per la salute di tante Aziende!

Per domande e dubbi siamo sempre disponibili ai recapiti presenti nella sezione Contatti.

Arriva il Decreto Sanzioni per le etichette alimentari errate

Arriva il Decreto Sanzioni per le etichette alimentari errate

 

Decreto sanzioni in arrivo per le etichette errate

Il Regolamento CE 1169/2011 è entrato in vigore ormai da diverso tempo, e gli obblighi riguardo le informazioni da fornire ai consumatori sono chiari. Ad oggi non esiste però un regime sanzionatorio specifico per le violazioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari.

Il giorno 8 Settembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto sanzioni che propone un “quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale”.

Il nuovo Decreto sanzioni descrive a cosa va incontro chi mette in commercio prodotti con informazioni in etichetta non corrette, inesatte o parziali.
Per ora, si parla di sanzioni amministrative dai 150,00 ai 150.000,00 Euro, con cinque scaglioni in base alla gravità della violazione.

Le etichette alimentari, oltre a essere importanti per un principio di trasparenza, spesso hanno implicazioni sulla salute: si pensi ad esempio agli ingredienti allergenici.
Bisognerà quindi attendere la pubblicazione della norma e chiarire il suo contenuto per intero.
Resta da capire infatti, come si procederà per violazioni che comportano un rischio per la salute dei consumatori.

decreto sanzioni etichettatura

Ricordiamo che l’etichettatura è la carta d’identità del prodotto alimentare. Riveste un ruolo fondamentale sia in ambito di marketing, che di garanzia per il consumatore.

Una corretta etichettatura è il primo strumento sia per trasmettere al consumatore la qualità del prodotto che del lavoro che c’è dietro.

Clicca qui per ulteriori approfondimenti.

 

Conosciamo meglio la Stevia, il dolcificante naturale

Conosciamo meglio la Stevia, il dolcificante naturale

 

La Stevia, una pianta antica molto moderna

La Stevia rebaudiana è una piccola pianta erbaceo-arbustiva che appartiene alla famiglia delle Asteraceae.
Questa pianta è originaria delle montagne fra Paraguay e Brasile, dove è tradizionalmente utilizzata come dolcificante.
Dato il clima del suo ambiente di origine non è molto resistente al gelo, e per crescere ha bisogno di posizioni soleggiate o di mezza ombra.

Stevia 1

Le proprietà della stevia.

Fin dall’antichità i popoli sudamericani conoscono le proprietà di questa pianta: dolcificante, antinfiammatorio e antiossidante.

Per quanto riguarda il potere dolcificante, le sostanze responsabili sono principalmente lo stevioside, e il rebaudioside A.
Queste molecole sono presenti in tutta la struttura della pianta, e soprattutto nelle foglie.

La miscela di queste due molecole ha un potere dolcificante circa 200 volte più potente del saccarosio (cioè dello zucchero comune), ma senza alcun valore nutrizionale.
Questo significa che le calorie assunte consumando la stevia sono pari a zero.

In media, una foglia fresca (o 1/4 di cucchiaino di foglie essiccate), corrisponde a 1 cucchiaio di zucchero.

Un altro vantaggio che rende la stevia interessante come alternativa allo zucchero è la capacità di resistenza al calore dello stevioside e del rabudioside A.
Altri dolcificanti ipocalorici, come l’aspartame, si degradano ad alte temperature e non possono essere utilizzati ad esempio nei prodotti da forno.

Tradizionalmente, inoltre, in Sud America viene impiegata questa pianta come aiuto nel trattamento del diabete. Uno studio [1] ha confermato che lo stevioside abbassa l’indice glicemico e favorisce la produzione di insulina, rendendo la molecola effettivamente interessante per il trattamento della patologia diabetica.

Cosa ne dice la scienza.

Gli studi in vitro (cioè eseguiti “in provetta”) hanno dimostrato che lo stevioside e lo steviolo possiedono un potere mutageno: questo li renderebbe potenzialmente capaci di favorire l’insorgenza di malattie tumorali.
Tuttavia, gli studi in vivo [2]  (cioè eseguiti su organismi viventi) non hanno portato risultati che confermino direttamente tale pericolo.

Inoltre, statisticamente parlando, nei Paesi dove la stevia viene utilizzata comunemente, non esiste una correlazione significativa tra il consumo del dolcificante e le malattie tumorali.

Le regole sull’uso della stevia.

Esaminando i dati provenienti dai Paesi che ne fanno uso corrente, anche da molto tempo, la FAO e l’OMS hanno stabilito una “dose massima giornaliera” di steviolo di 2 mg/kg peso corporeo.

Nel novembre 2011 la Commissione Europea ha adottato il regolamento UE 1131/2011 che ha concesso l’autorizzazione all’uso dei glicosidi steviolici come dolcificanti negli alimenti.
All’additivo alimentare è stato assegnato il codice “E960” (da utilizzare per le informazioni in etichettatura) e lo stesso additivo è stato aggiunto all’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati.

Qui è possibile leggere il Regolamento UE 1131/2011 che autorizza l’uso dei glicosidi steviolici come dolcificanti.

Note:

[1] Jeppesen PB, Gregersen S, Poulsen CR, Hermansen K, “Stevioside acts directly on pancreatic beta cells to secrete insulin: actions independent of cyclic adenosine monophosphate and adenosine triphosphate-sensitive K+-channel activity”. Metabolism, febbraio 2000, n. 9 vol. 2, pag. 208-14. [2] Geuns JM, Augustijns P, Mols R, Buyse JG, Driessen B., “Metabolism of stevioside in pigs and intestinal absorption characteristics of stevioside, rebaudioside A and steviol.”, Food Chem Toxicol., novembre 2003, n.41 vol. 11 pag. 1599-607.

Articolo realizzato in collaborazione con il dott. Umberto Bevilacqua

Claims e MOCA, in arrivo le sanzioni

Claims e MOCA, in arrivo le sanzioni

 

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Il decreto legislativo n. 27 del 07/02/2017, pubblicato il 17/03/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria prevista in merito alle indicazioni nutrizionali  e sulla salute fornite con i prodotti alimentari (nutritional and health claims), normati dal Reg. CE 1924/2006: gli importi delle sanzioni amministrative stabilite variano da un minimo di 2.000 a un massimo di 40.000 euro, in relazione alla gravità della violazione contestata.

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