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Patentino Diisocianati? Mistero svelato

Patentino Diisocianati? Mistero svelato

 

Da qualche settimana si sono moltiplicati annunci, webinar, newsletter e articoli che parlano del “patentino per l’uso dei diisocianati”, rivolti ad imprese e professionisti nel settore edile, del legno, della verniciatura ecc.
Il messaggio comune è che, dal 24 agosto 2023, per continuare ad acquistare e utilizzare prodotti che contengono diisocianati in concentrazione uguale o superiore a 0,1% serve un apposito corso chiamato appunto patentino.

Moltissimi addetti davanti a questa affermazione hanno storto il naso pensando: “come posso avere bisogno di un patentino se sono anni che già lavoro con questi prodotti?”

Come sempre cerchiamo di fare chiarezza.

Cosa sono i diisocianati?

Il termine rappresenta un insieme di sostanze chimiche molto reattive che vengono impiegate in tanti prodotti per la loro capacità di legare e conferire resistenza ai materiali.
Si trovano infatti in molti adesivi, sigillanti, vernici, isolanti e schiume poliuretaniche.

Cosa dice la normativa?

Il Regolamento UE 2020/1149 ha previsto delle restrizioni sul commercio e sull’uso di prodotti che contengono questa categoria di sostanza chimiche.
Il motivo è legato alla tutela della salute degli operatori: infatti nel tempo si è visto che i diisocianati, anche se molto utili, sono responsabili di sensibilizzare sia le vie respiratorie che la pelle.
In altre parole, il lavoro a contatto con questi prodotti espone gli addetti a rischi concreti per la propria salute, che si manifestano con forti infiammazioni e irritazioni capaci di diventare poi patologie croniche come nel caso dell’asma.

Le autorità tedesche nel 2016 hanno sottoposto una prima segnalazione all’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dopo aver raccolto dati che riportavano oltre 5.000 nuovi casi di malattia professionale ogni anno legata a questi prodotti nel territorio UE.
Dalle evidenze scientifiche raccolte la Commissione Europea ha quindi emanato il Regolamento contenente le restrizioni.

Che cosa dobbiamo fare dal 24 agosto 2023?

Per i motivi sopra riportati, la norma ha stabilito che dal 24 agosto 2023 i diisocianati non si potranno usare a meno che:

  1. la concentrazione nel prodotto sia inferire allo 0,1% in peso

    oppure

  2. il datore di lavoro o lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori abbiano completato la formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di impiegarli

Come vedete la parola “patentino” non compare da nessuna parte e non rappresenta al meglio il senso di tutta la questione: il corso non insegna ad usare i prodotti dal punto di vista dell’applicazione e della tecnica, serve invece a capire bene come lavorare a contatto con queste sostanze proteggendosi dagli effetti negativi sulla salute!

Tutti gli interessati potranno quindi per prima cosa verificare se effettivamente corrono questo rischio dalle schede di sicurezza dei prodotti normalmente impiegati, e poi valutare il da farsi di conseguenza.

UTILITA’

Corsi aziendali e attestati: il lavoratore può averne una copia oppure no?

Corsi aziendali e attestati: il lavoratore può averne una copia oppure no?

 

Capita praticamente a tutti, dopo aver frequentato un corso sulla sicurezza su mandato della propria azienda, di chiedere: “posso avere una copia dell’attestato?”

Questa domanda, assolutamente legittima e all’apparenza anche di facile risposta, a volte si scontra con un netto rifiuto.

La motivazione più comune dietro a questo atteggiamento è di natura economica perchè l’Azienda, avendo sostenuto i costi della formazione, non ritiene corretto rilasciare l’attestato al lavoratore anche e soprattutto in funzione di una possibile interruzione del rapporto di lavoro durante il periodo di “validità” della formazione stessa (ricordiamo che molti corsi richiedono un aggiornamento obbligatorio solo dopo 5 anni). 

D’altro canto il lavoratore però ritiene importante ricevere una copia degli attestati per le formazioni che ha frequentato, così da mantenere aggiornato il proprio CV e avvalorare nel tempo anche le effettive esperienze svolte.

Attestati di formazione: che informazioni devono riportare?

Per capire cosa prevede la norma, e quindi per rispondere correttamente alla domanda iniziale, per prima cosa vediamo quali informazioni è obbligatorio riportare su un attestato, e cioè:

  • nome e dati del soggetto formatore e dei responsabili
  • nome, cognome e codice fiscale del corsista
  • denominazione del corso, durata e normative di riferimento
  • date di svolgimento
  • codice identificativo che consenta una verifica sull’autenticità

Già da qui cominciano ad esserci degli indizi chiari.
 

Il lavoratore quindi ha diritto ad avere una copia dell’attestato?

Il Testo Unico sulla Sicurezza, sotto questo aspetto, effettivamente presenta una lacuna.
Questo vuoto però non deriva dal fatto che il legislatore intendesse negare il diritto del lavoratore di ricevere la sua copia, bensì dal fatto che se tutto avesse funzionato non ce ne sarebbe stato bisogno!
 
Infatti nel 2003, nell’ambito del percorso attuativo della “legge Biagi”, è stato emanato il Decreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la costituzione del “Libretto formativo del cittadino”.
Questo strumento informatico doveva contenere tutti i dati e le indicazioni relative alla formazione e al lavoro svolti da ciascuno di noi, così da avere un unico fascicolo personale che racchiudesse tutte le esperienze personali come una sorta di CV sempre completo e aggiornato.
Purtroppo però non è mai stato implementato e quindi ancora si rendono necessarie le copie degli attestati come prova dell’avvenuta formazione.
 
Anche se la normativa specifica in tema di sicurezza non esprime in maniera univoca l’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore, è un’altra legge che però chiarisce questo aspetto: quella sulla tutela dei dati personali, ossia il Reg (UE) 2016/679 noto anche come GDPR.
Gli attestati contengono dei dati personali, e quindi è diritto dell’interessato (in questo caso il corsista) accedere ad essi, come confermato anche da provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy emessi nel tempo.
 
Adesso possiamo quindi rispondere, con tranquillità e chiarezza, che il diritto di ricevere una copia delle attestazioni per i corsi svolti esiste, anche se il costo è stato sostenuto da altri.
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