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Tag: certificazione verde

Guida al GREEN PASS

Guida al GREEN PASS

 

L’Italia, come tutti i Paesi dell’UE per far fronte all’epidemia da COVID-19, si è adeguata alle decisioni prese dal Consiglio dell’Unione Europea.
Dal 6 agosto 2021 infatti, a seguito del regolamento europeo n. 2021/954 direttamente applicabile in ogni sua parte, è possibile accedere ad alcuni servizi e attività esclusivamente muniti di certificazione verde COVID-19, che in Europa viene chiamata EU digital COVID certificate o Green Pass.

COS’E’ LA CERTIFICAZIONE VERDE DA COVID-19?
È una certificazione digitale e stampabile, nata per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’UE durante la pandemia di COVID-19. Contiene informazioni sulla vaccinazione, sul risultato di un test o sulla guarigione del titolare ed è rilasciata esclusivamente dal Ministero della Salute.

Esistono 3 tipologie di certificato, e ognuna attesta una delle seguenti condizioni:

TIPO DI CERTIFICATOINFORMAZIONEDURATA CERTIFICATO
Certificato di vaccinazioneaver fatto la vaccinazione anti COVID-19, in Italia dopo la prima dose (valido fino alla seconda) e al completamento del ciclo vaccinale9 mesi dalla seconda dose
Certificato di testessere negativi al test molecolare o antigenico rapido, approvato dall’UE ed effettuato da operatori sanitari
(no test fai da te)
48 ore dal test
Certificato di guarigioneessere guariti dalla malattia COVID-19, dopo essere risultati positivi al test molecolare approvato dall’UE ed effettuato da operatori sanitari6 mesi dal certificato di avvenuta guarigione

I dati che contiene la certificazione verde sono:

  • Identità del titolare (nome e cognome);
  • Informazioni sul vaccino e numero di dosi somministrate o sul test molecolare o antigenico rapido o sulla precedente infezione da SARS-CoV-2;
  • Dati del certificato (codice a barre bidimensionale – QR code e codice identificativo univoco del certificato).
green pass
Fac-simile certificazione verde COVID-19 digitale
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Fac-simile certificazione verde COVID-19 cartacea

PER COS’E’ RICHIESTA IN ITALIA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

  • Partecipazione a feste di cerimonie civili e religiose,
  • Accesso a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture,
  • Ingresso e uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”,

Dal 6 agosto servirà inoltre per accedere ai seguenti servizi e attività:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; in caso di somministrazione all’aperto o al bancone non è richiesta la certificazione,
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive,
  • Musei, istituti e luoghi della cultura e mostre,
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso,
  • Sagre e fiere, convegni e congressi,
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento,
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione,
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò,
  • Concorsi pubblici.


A CHI SI APPLICA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

A tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona, in “zona bianca” ma anche nelle “zone gialla”, “arancione” e “rossa”, compatibilmente ad esigenze specifiche.
A tutte le persone che, non avendo particolari problemi di salute dichiarati dal medico, possono sottoporsi a vaccinazione.

A CHI NON SI APPLICA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età e per problemi di salute, tali per cui la vaccinazione possa presentare un rischio per la loro salute.
A queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata e finché non sarà disponibile, possono presentare la dichiarazione di non idoneità rilasciata dal proprio medico curante. 

In Europa, quindi per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 resterà in vigore per un anno dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI GESTORI

Titolari e gestori dei servizi e delle attività, sono tenuti e autorizzati a verificare che l’accesso ai servizi elencati avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 che integra il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, ovvero mediante esibizione di una delle 3 tipologie di Certificazione verde COVID-19.
La verifica avviene utilizzando l’App VerificaC19, semplicemente scansionando il QR code del cliente e controllando l’esito della verifica.
La mancata verifica comporta una sanzione da € 400 a € 1000 e se la violazione viene ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, l’esercizio potrà essere chiuso fino a 10 giorni.

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Logo App VerificaC19
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Fac-simile esiti di verifica

COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione più metodi, tutti inserendo il codice AUTHCODE, il codice fiscale e le ultime 8 cifre del numero di identificazione della tessera sanitaria:

  1. Sito internet: https://www.dgc.gov.it/web/;
  2. Fascicolo Sanitario Elettronico regionale;
  3. App Immuni e App IO;
  4. Con l’aiuto del medico di famiglia, pediatri, farmacie.

E’ OBBLIGATORIO AVERE LA CERTIFICAZIONE VERDE PER SCOPI LAVORATIVI?

Al momento no, non essendoci l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 e non essendoci ulteriori indicazioni in merito. 

OBBLIGATORIETA’ VACCINAZIONI

“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, art. 32 della Costituzione.

Significa che, dal 1948 anno di entrata in vigore della Costituzione, si possono rendere obbligatori determinati trattamenti sanitari, ma è necessaria una legge che ne disponga motivi giustificati. Quindi, rendere un vaccino obbligatorio, che sia oggi il vaccino anti COVID-19, è perfettamente in linea coi principi della Costituzione, perciò legittimo. Ad ogni modo, non è il caso della vaccinazione da COVID-19, in quanto non è obbligatoria per legge per l’intera popolazione nazionale ma raccomandata, ad esclusione del personale sanitario i quali hanno l’obbligo, e per tutte le persone considerate non idonee per età e per motivi di salute che ne sono escluse.

Il datore di lavoro, in seguito a quanto previsto dalla Costituzione, dal D.lgs. n.81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e dal governo, può intraprendere diverse strade.

  1. In linea con il Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, può mettere in atto piani aziendali che prevedono l’organizzazione di punti di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro. Il lavoratore, volontariamente, avanzerà la richiesta di vaccinazione.
  2. Può raccomandare i lavoratori a sottoporsi a vaccinazione da COVID-19 presso i centri vaccinali.
  3. Può non richiedere la vaccinazione ai propri lavoratori nel caso in cui, dalla valutazione dei rischi, il rischio di trasmissione del SARS-CoV-19 non presenti un rischio per i lavoratori e non comporti problemi al normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui il Datore di lavoro abbia stabilito, di concerto con il Medico Competente, che i suoi lavoratori debbano sottoporsi a vaccinazione quale misura per l’idoneità a svolgere la mansione, e questi si rifiutino, il Datore di lavoro deve attuare misure per tutelare la salute del lavoratore in questione e degli altri lavoratori, salvaguardare il luogo di lavoro e il normale svolgimento delle attività lavorative.

Può ad esempio cambiare mansione dell’addetto, ricollocandolo in una posizione dove non ci siano rischi connessi all’assenza di copertura vaccinale.
Nel momento in cui questa misura non fosse possibile, il Datore di lavoro può decidere la sospensione del lavoratore (in quanto non più completamente idoneo allo svolgimento del lavoro), anche sospendendo l’erogazione dello stipendio.  Quest’ultima interpretazione è stata recentemente legittimata anche dal Tribunale di Roma che, con sentenza n. 18441/2021, ha ribadito i seguenti concetti:

  • quando non ci sono altre mansioni cui destinarlo, è legittima (anzi doverosa) la sospensione dal lavoro del lavoratore che, sottoposto a visita del medico di fabbrica, sia risultato non idoneo a stare a contatto con la clientela perché non sottoposto al vaccino Covid-19. Non essendoci la prestazione lavorativa è altrettanto legittimo non erogargli la retribuzione
  • se le prestazioni lavorative vengono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto del datore di lavoro di ricevere, lo stesso datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione (Sentenza n. 7619/1995 della corte di Cassazione)”

Il tutto rimarcato anche dal richiamo all’ Articolo 20 del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, che cita: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Si ringrazia per il contributo la Dot.ssa Genny Mazzieri

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