
SICUREZZA SUL LAVORO, STRETTA SUI CONTROLLI E LE SANZIONI
By Sara Giammarini | | Comments 0 Comment
Con la legge 215/21 dello scorso 20 Dicembre il Governo ha deciso di stringere la morsa sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione e protezione, anche sulla scia dei tanti incidenti spesso gravissimi o mortali che ogni giorno purtroppo ancora si verificano.
Le novità introdotte determinano da una parte un incremento dei controlli sul territorio e dall’altra un inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni.
MODIFICHE ALL’ ARTICOLO 18 DEL TESTO UNICO
Questo articolo tratta gli obblighi del Datore di Lavoro, e le modifiche determinano la possibilità di sanzione (compresa la sospensione dell’attività) per i casi di “omessa vigilanza”. Inoltre non sarà prevista alcuna tolleranza per la mancata elaborazione del Documento Valutazione dei Rischi (2.500 €) e per la mancata formazione ed addestramento del lavoratore (300 € per ciascun lavoratore privo).
Ricordiamo su questo ultimo punto che la formazione va completata entro 60gg dall’inizio del rapporto di lavoro per tutti i lavoratori senza distinzione di mansione, paga, tipologia o durata del contratto.
Anche il lavoro nero sarà duramente punito, con la sospensione dell’attività e l’impossibilità di stipulare contratti con le PA per tutto il periodo della sospensione, quando ci sia il 10% della manodopera irregolare.
INCENTIVATA E SEMPLIFICATA LA SORVEGLIANZA DELLE AUTORITA’ SUL TERRITORIO
E’ stato esteso il potere di vigilanza all’ Ispettorato del Lavoro, che affiancherà quindi i tecnici del Dipartimento di Prevenzione delle ASL nelle attività di controllo in azienda per tutti i settori lavorativi.
Sempre a questo scopo verranno assunti nuovi tecnici della vigilanza antinfortunistica nell’Ispettorato e Carabinieri per la tutela del lavoro, così da consentire una maggiore capillarità dei controlli.
NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO PER LA SICUREZZA
Il preposto dovrà quindi essere individuato (e formato) quando il Datore di Lavoro non può assicurare la sorveglianza continuativa sulle lavorazioni, ad esempio per motivi di orario o in caso di imprese con diverse sedi o reparti. Naturalmente è necessario che il preposto sia un lavoratore che possieda capacità professionali e ruolo gerarchico adatti al ruolo.