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Regolamento UE 2021/382: modifiche ai criteri di igiene e sicurezza

Regolamento UE 2021/382: modifiche ai criteri di igiene e sicurezza

 
2021/832
2021/832
2021/832

Il 4 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il REG UE 2021/382, contenente modifiche al REG CE 852/2004.
Sappiamo che il Regolamento 852/2004 riguarda i criteri di igiene dei prodotti alimentari, è quindi uno dei cardini del cosiddetto “Pacchetto Igiene” che dal 2006 ha determinato per tutte le realtà del settore alimentare l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio su cui stabilire il Piano di Autocontrollo basato sul Sistema HACCP.

Il nuovo REG UE 2021/382 si inserisce in una serie di aggiornamenti che la normativa europea sta ricevendo per modernizzare e armonizzare alcuni aspetti relativi alla gestione sicura dei prodotti alimentari.
Sono infatti in previsione nel prossimo futuro la revisione del General Food Law, ulteriori modifiche al Reg. CE 852/2004 e anche al REG. UE 1169/2011.

Quali sono quindi le novità per gli Operatori del Settore Alimentare?

  1. GESTIONE DEGLI ALLERGENI:
    contenitori, attrezzature e veicoli utilizzati per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione e la trasformazione di prodotti con ingredienti allergenici (allegato II Reg. UE 1169/2011) non devono essere usati anche per prodotti che non contengono tali sostanze, a meno che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di residui visibili.

    Con questa indicazione, certamente si vuole andare a risolvere il problema della dicitura “può contenere tracce di” a causa delle contaminazioni crociate.

  2. RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI
    Si potrà cedere alimenti in forma di donazione alimentare, dopo aver verificato in modo oggettivo che questi sono ancora in uno stato adatto al consumo.
  3. CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
    Gli Operatori del Settore Alimentare devono istituire all’interno dell’impresa una cultura della sicurezza alimentare adeguata, fornendo delle prove per dimostrarlo.
    Ci deve quindi essere l’impegno sia dei dirigenti che dei lavoratori a produrre e distribuire in modo sicuro gli alimenti, con la dovuta consapevolezza dei pericoli legati alla sicurezza alimentare.
    Si dovrà inoltre stabilire in modo chiaro ruoli e responsabilità delle persone addette al lavoro, garantire che il sistema di gestione rimanga sempre aggiornato rispetto alle modifiche operative che il lavoro subisce, che i controlli siano eseguiti puntualmente e tutta la documentazione sia sempre aggiornata.
    Infine, ma non per importanza, al personale va garantita la formazione e la supervisione adeguate.

Appare chiara dunque la volontà di fare in modo che tutte le realtà della filiera alimentare si muovano sempre di più nell’ottica di creare un sistema di gestione vero e proprio, basato su decisioni razionali e condivise da parte sia dei titolari che dei lavoratori.
Naturalmente, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare in questione.

Cosa fare, dunque?

Il nuovo Regolamento entra in vigore il 24 Marzo 2021.
Rimanendo in attesa di eventuali note o direttive applicative specifiche che potrebbero arrivare a breve, il primo passo è verificare se nella propria impresa ci siano già i presupposti su cui integrare i nuovi requisiti.
In caso negativo, occorre mettersi in moto: non tanto per evitare multe, ma anche e sopratutto per iniziare finalmente a godere dei benefici che un Autocontrollo ben impostato comporta per l’impresa e per i consumatori.


PER APPROFONDIRE:

Regolamento UE 2021/382
HACCP, Autocontrollo e normativa

Sanzioni Etichettatura e Allergeni: le novità dal 09 Maggio 2018

Sanzioni Etichettatura e Allergeni: le novità dal 09 Maggio 2018

 

Sanzioni Etichettatura e Allergeni:
le novità dal 09 Maggio 2018

Il Decreto Legislativo 231 del 15 Dicembre 2017, ha definitivamente messo nero su bianco le sanzioni previste per le violazioni in materia di informazioni fornite ai consumatori di prodotti alimentari.

Dopo le prime anticipazioni dello scorso autunno, infatti, è stato definito nei dettagli il quadro sanzionatorio, che entrerà in vigore a partire dal 09 Maggio 2018.

Quali cambiamenti per i produttori?

Per chi produce e commercia alimenti confezionati a proprio marchio, non sono previsti cambiamenti relativamente alla tipologia di informazioni da riportare in etichetta.
La novità consiste nel poter essere sanzionati per irregolarità singole o multiple, relative a quali informazioni sono presenti ed a come esse siano messe a disposizione.

Qualche esempio:

  • l’assenza in etichetta di informazioni obbligatorie (Art. 9 del Reg. CE 1169/2011), prevede una sanzione da 3.000 a 24.000 euro;
  • l’errata denominazione dell’alimento comporta una sanzione da 2.000 a 16.000 euro;
  • indicazioni non corrette riguardo gli allergeni presenti nel prodotto, sono punite con sanzioni da 2.000 a 16.000 euro;

Per intenderci, se mettiamo in commercio una preparazione a base di frutta che non rispetta i criteri per poter essere denominata “confettura”, la violazione potrebbe costarci fino a 16.000 euro.

E per gli alimenti non confezionati?

Le Normative Europee e Nazionali prevedono una serie di indicazioni che devono essere fornite anche per gli alimenti non confezionati.
Ad esempio, una rosticceria che prepara e vende le lasagne, contorni e polpettoni, deve obbligatoriamente mettere a disposizione per ciascuno di questi prodotti:

  • denominazione dell’alimento;
  • elenco degli ingredienti con evidenza di quelli con potenziale allergenico;
  • indicazione del decongelato quando opportuno;

Queste informazioni possono essere riportate su un apposito registro (il famoso “libro ingredienti”) reso disponibile ai consumatori, in formato cartaceo o digitale.

Da maggio, se non si rispettano queste prescrizioni, si potrebbe essere sanzionati per importi da 1.000 a 8.000 euro.

Questo stesso discorso vale quindi per le attività che rivendono al consumatore finale alimenti non confezionati come pasticcerie, gelaterie, bar, stuzzicherie e gastronomie.

E gli allergeni nei ristoranti?

Dopo tanta confusione con cartelli unici, menù pieni di asterischi, informazioni verbali o totale assenza di indicazioni, gli obblighi restano gli stessi.
Chi somministra al consumatore finale prodotti alimentari, è tenuto a rendere disponibili le informazioni riguardanti gli ingredienti con potenziale allergenico (Allegato II del Reg. CE 1169/2011).
Da maggio, chi non rispetta questa prescrizione può essere multato con sanzioni da 3.000 a 24.000 euro.

Chi è l’Autorità Competente?

Il Decreto ha individuato l’Ispettorato Centrale Tutela della Qualità e Repressione Frodi come Autorità Competente per questo tipo di sanzioni.

Naturalmente, come già detto tante altre volte, il rispetto delle prescrizioni in tema di qualità e sicurezza alimentare non è solo una questione di sanzioni.
Il punto di partenza ed il fulcro centrale di tutto il Settore Alimentare resta il consumatore e la sua tutela.

Ma di fronte a certe potenziali sanzioni, prestare attenzione all’applicazione degli obblighi di legge sarà una tutela anche per la salute di tante Aziende!

Per domande e dubbi siamo sempre disponibili ai recapiti presenti nella sezione Contatti.

Allergie alimentari: ci sono quantità soglia minime?

Allergie alimentari: ci sono quantità soglia minime?

 

Allergie alimentari e valori soglia: una questione ancora aperta

Il tema delle allergie alimentari è ormai molto familiare a tutti i consumatori. Il Regolamento CE 1169/2011 ha infatti stabilito obblighi precisi sulle informazioni da fornire riguardo la presenza di ingredienti capaci di provocare reazioni avverse nei soggetti sensibili.
Ci siamo infatti ormai abituati al libro degli ingredienti (ad esempio in gastronomie e pasticcerie) e alle indicazioni sugli allergeni nei menù dei ristoranti.
Resta invece ancora aperta la questione su certe diciture quasi sempre presenti nelle etichette dei prodotti alimentari. (Dubbi sull’etichettatura? Chiedi una consulenza)
Stiamo parlando della frase: “può contenere tracce di” frutta a guscio, latte, ecc.

Allergie e intolleranze alimentari

Anche se può sembrare scontato, è sempre utile sottolineare quale sia la differenza tra intolleranze e allergie alimentari.

Quando una persona è intollerante ad un alimento, ad esempio al lattosio, presenta una serie di disturbi quando assume cibi che lo contengono. Questi disturbi, generalmente, sono legati alla difficoltà dell’organismo di digerire o assimilare correttamente la sostanza, provocando sintomi e problemi molto diversi a seconda dei casi.
In caso di intolleranza, la gravità dei sintomi è conseguente alla quantità di sostanza ingerita.

Quando una persona è allergica ad un alimento, ad esempio ai crostacei, il suo organismo scatena una reazione immunitaria specifica in presenza dell’allergene.
Anche in questo caso i sintomi possono essere di vario tipo, ma non sono legati alla quantità di allergene ingerito.

Allergie alimentari 1

Valori soglia degli allergeni

Dicevamo che nell’industria alimentare si è diffusa sempre di più la consuetudine di scrivere in etichetta “contiene tracce di…” “prodotto in uno stabilimento che lavora anche…“.
Tali diciture, prima di tutto, sono errate e illegittime da un punto di vista normativo.
Infatti bisogna riportare in etichetta la presenza di un allergene quando questo è un componente del prodotto, a prescindere dalla quantità.
Oppure quando la sua presenza non si può escludere, nonostante le procedure di prevenzione dalle contaminazioni adottate in azienda.

Inoltre, proprio perchè nei soggetti allergici la reazione non è legata alla quantità ingerita, il concetto di “tracce” non ha alcun valore.

Oltre alle problematiche legali, queste frasi rendono difficile la scelta dei prodotti da acquistare per i consumatori allergici.

Ad oggi, come dicevamo, non è stato possibile raggiungere un parere scientifico univoco sulle quantità minime in grado di scatenare la reazione nel soggetto che soffre di allergie alimentari, sebbene siano stati fatti diversi studi su questo tema.
Uno di questi, realizzato nell’ambito del progetto EuroPrevall e pubblicato nel Journal of Allergy and Clinical Immunology, ha cercato di individuare la soglia di pericolosità di 5 allergeni molto comuni, ossia arachidi, nocciole, sedano, pesce e crostacei.
Sono stati raccolti dati su più di 400 persone, cercando di individuare la quantità di allergene in grado di provocare la reazione in almeno il 10% dei soggetti.
Dai risultati è emerso che per quanto riguarda sedano, arachidi, nocciole e pesce sono sufficienti pochi milligrammi, mentre per i gamberetti la quantità si attesta intorno ai 2 grammi e mezzo.

Gli studi da eseguire prima di giungere a dei risultati sufficienti sono ancora in corso, e si sta investendo molto per conferire sempre più rilevanza scientifica alle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti alimentari.

 

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