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Corsi aziendali e attestati: il lavoratore può averne una copia oppure no?

Corsi aziendali e attestati: il lavoratore può averne una copia oppure no?

 

Capita praticamente a tutti, dopo aver frequentato un corso sulla sicurezza su mandato della propria azienda, di chiedere: “posso avere una copia dell’attestato?”

Questa domanda, assolutamente legittima e all’apparenza anche di facile risposta, a volte si scontra con un netto rifiuto.

La motivazione più comune dietro a questo atteggiamento è di natura economica perchè l’Azienda, avendo sostenuto i costi della formazione, non ritiene corretto rilasciare l’attestato al lavoratore anche e soprattutto in funzione di una possibile interruzione del rapporto di lavoro durante il periodo di “validità” della formazione stessa (ricordiamo che molti corsi richiedono un aggiornamento obbligatorio solo dopo 5 anni). 

D’altro canto il lavoratore però ritiene importante ricevere una copia degli attestati per le formazioni che ha frequentato, così da mantenere aggiornato il proprio CV e avvalorare nel tempo anche le effettive esperienze svolte.

Attestati di formazione: che informazioni devono riportare?

Per capire cosa prevede la norma, e quindi per rispondere correttamente alla domanda iniziale, per prima cosa vediamo quali informazioni è obbligatorio riportare su un attestato, e cioè:

  • nome e dati del soggetto formatore e dei responsabili
  • nome, cognome e codice fiscale del corsista
  • denominazione del corso, durata e normative di riferimento
  • date di svolgimento
  • codice identificativo che consenta una verifica sull’autenticità

Già da qui cominciano ad esserci degli indizi chiari.
 

Il lavoratore quindi ha diritto ad avere una copia dell’attestato?

Il Testo Unico sulla Sicurezza, sotto questo aspetto, effettivamente presenta una lacuna.
Questo vuoto però non deriva dal fatto che il legislatore intendesse negare il diritto del lavoratore di ricevere la sua copia, bensì dal fatto che se tutto avesse funzionato non ce ne sarebbe stato bisogno!
 
Infatti nel 2003, nell’ambito del percorso attuativo della “legge Biagi”, è stato emanato il Decreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la costituzione del “Libretto formativo del cittadino”.
Questo strumento informatico doveva contenere tutti i dati e le indicazioni relative alla formazione e al lavoro svolti da ciascuno di noi, così da avere un unico fascicolo personale che racchiudesse tutte le esperienze personali come una sorta di CV sempre completo e aggiornato.
Purtroppo però non è mai stato implementato e quindi ancora si rendono necessarie le copie degli attestati come prova dell’avvenuta formazione.
 
Anche se la normativa specifica in tema di sicurezza non esprime in maniera univoca l’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore, è un’altra legge che però chiarisce questo aspetto: quella sulla tutela dei dati personali, ossia il Reg (UE) 2016/679 noto anche come GDPR.
Gli attestati contengono dei dati personali, e quindi è diritto dell’interessato (in questo caso il corsista) accedere ad essi, come confermato anche da provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy emessi nel tempo.
 
Adesso possiamo quindi rispondere, con tranquillità e chiarezza, che il diritto di ricevere una copia delle attestazioni per i corsi svolti esiste, anche se il costo è stato sostenuto da altri.

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