
Antincendio e gestione emergenze: nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale
By Sara Giammarini | | Comments 0 Comment
Negli ultimi venti anni come riferimento principale per la sicurezza antincendio abbiamo avuto il DM 10 Marzo 1998. Grazie all’evoluzione tecnica e normativa verificatasi nel frattempo, è nata la necessità di aggiornare e allineare anche il contenuto del DM 10 Marzo 1998.
Questo percorso di aggiornamento si è concretizzato in tre decreti, denominati:
- Decreto Controlli che stabilisce le specifiche riguardo la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio
- Decreto GSA con i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro e gli standard di formazione per gli addetti antincendio
- Decreto Minicodice dedicato ai Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
Due di questi tre sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale: il 25 Settembre 2021 per il “Decreto Controlli”, il 04 Ottobre 2021 il “Decreto GSA”.
Quest’ultimo, si concentra appunto su due aspetti principali:
- le modalità di gestione dei luoghi di lavoro durante l’emergenza
- caratteristiche, competenze e modalità di formazione degli addetti che si occupano di prevenzione incendi in azienda
DECRETO GSA: COSA COMPORTA PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?
Per prima cosa troviamo i riferimenti al Piano di Emergenza: in tutte le realtà aziendali dove è necessario predisporre questo strumento, gli addetti devono partecipare a esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
Sono quindi delineate in modo chiaro le caratteristiche dei corsi di formazione appositi, che tutti gli addetti antincendio devono frequentare, suddivisi in base alla categoria del rischio aziendale (Attività di tipo 1, 2 o 3).
Sono previste sia la formazione iniziale per i nuovi addetti incaricati, che l’aggiornamento periodico.
In tutti i casi i corsi prevedono alcuni moduli teorici (per i quali è possibile ricorrere alla formazione online esclusivamente in videoconferenza) e delle esercitazioni pratiche.
Sparisce per i corsi “rischio basso”, che chiameremo ora Attività di tipo 1, la possibilità di svolgere la parte pratica sugli estintori avvalendosi di supporti audiovisivi come alternativa all’uso reale delle attrezzature.
Anche nei corsi rischio basso, quindi, sarà obbligatoria la simulazione d’uso reale degli estintori per i partecipanti.
Si conferma poi la necessità di conseguire l’attestato di idoneità tecnica in modo obbligatorio per le attività riportate nell’allegato IV del Decreto.
DECRETO GSA: LE NOVITA’ PER I DOCENTI
Con il nuovo testo vengono definiti in modo molto chiaro i requisiti per poter svolgere l’attività di docenza, e quindi di formazione, nei corsi dedicati agli addetti antincendio.
Viene inclusa la possibilità di abilitarsi come docente per la sola parte teorica, per la sola parte pratica, o per entrambe.
Potranno essere docenti abilitati solo coloro che:
- dimostrano di aver maturato un’esperienza documentata specifica nell’insegnamento di queste materie
- hanno frequentato l’apposito corso tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, superando il relativo esame
- fanno parte del personale cessato dal servizio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, avendo lavorato per almeno dieci anni con ruoli operativi
In ogni caso, nell’arco di cinque anni, i docenti per mantenere la qualifica dovranno frequentare gli appositi corsi di aggiornamento sempre a cura dei Vigili del Fuoco.
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